Guida del tirocinio

5.2. Disoccupazione

Chi perde il posto di formazione, ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione (AD). Chi interrompe la formazione professionale di base, beneficia delle indennità giornaliere soltanto dopo un termine di attesa preciso. Durante questo periodo, pur non beneficiando delle prestazioni, deve comunque adempiere a tutti gli obblighi di una persona alla ricerca di un impiego (controllo, offerta di servizio, attitudine al posto di lavoro, ecc.).

Se un'azienda formatrice viene chiusa per motivi economici, il datore di lavoro deve contattare immediatamente l'ufficio della formazione professionale competente e il rappresentante legale della persona in formazione. Le parti contraenti cercano quindi una soluzione d'intesa con l'autorità di vigilanza.

Nel caso in cui la persona in formazione resta disoccupata dopo il termine della formazione, essa deve annunciarsi tempestivamente e personalmente all'ufficio di collocamento del suo comune di domicilio. Il diritto a indennità di disoccupazione è commisurato a importi forfettari. Se si è costretti a rivolgersi all'assicurazione contro la disoccupazione (AD) subito dopo la formazione professionale di base, questi importi forfettari vengono dimezzati. Il periodo di attesta di cinque giorni si applica anche in questo caso.

art. 8 e seguenti LADI; artt. 6, 41 OADI