Guida del tirocinio

4.6. Ripetizione dell'esame

L'esame finale può essere ripetuto al massimo due volte. Di regola le ripetizioni hanno luogo nel quadro delle sessioni d'esame successive.

I campi di qualificazione precedentemente superati non devono essere ripetuti. Gli atti normativi in materia di formazione possono stabilire esigenze più severe per quanto concerne l'obbligo di ripetizione. Può essere richiesta la ripetizione dell'intero esame. In questo caso, vengono presi in considerazione solo i voti dell'ultimo esame, indipendentemente dal risultato ottenuto.

art. 33 OFPr