Guida del tirocinio

3.3.2. Frequenza obbligatoria dell'insegnamento scolastico

La frequenza della scuola professionale è obbligatoria durante tutta la durata della formazione. Poiché il tempo di scuola conta come tempo di lavoro, l'azienda formatrice deve concedere alla persona in formazione, senza deduzione di salario, il tempo necessario per frequentare la scuola professionale.

art. 21 cpv. 3 LFPr; art. 345a cpv. 2 CO

Una dispensa dalla formazione scolastica obbligatoria può essere concessa solo in via eccezionale. La decisione incombe alla scuola professionale. Se la dispensa si ripercuote anche sulla procedura di qualificazione (PQ), decide l'autorità cantonale.

art. 18 cpv. 3 OFPr